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La lettera della Federazione Italiana Tennis ai propri insegnanti sulle indennità da ricevere

Questa mattina l’Istituto di Formazione Roberto Lombardi ha inviato a tutti gli insegnanti e i tecnici certificati che fanno capo alla Federazione Italiana Tennis una comunicazione in cui chiarisce le modalità di richiesta delle indennità per il mese di Marzo che saranno erogate a causa dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus. La riportiamo qui di seguito.
RICHIESTA IMPORTO DI € 600,00 COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANSTICHE
Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96 prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Cerchiamo di fare chiarezza, limitandoci ad analizzare il contenuto dell’art 96
1.     L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.     Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3.     Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4.     Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5.     Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Come più volte ripetuto, per essere applicabile l’art. 96 ha bisogno dell’emanazione di un decreto da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ovvero, entro il 6 aprile con il quale saranno stabilite le modalità con le quali presentare domanda per usufruire di tale beneficio, che sarà erogato da Sport e Salute S.p.a.
I soggetti interessati
L’’articolo fa riferimento ai “ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Ci si riferisce quindi a coloro che percepiscono “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (omissis) nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.”
Tale disposizione, si ritiene che trovi applicazione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di federazioni nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con riferimento alle collaborazioni amministrativo gestionali occorrerà capire se si rende necessario che sia stata correttamente effettuata la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente ed istituito il LUL (libro unico del lavoro); si ricorda, infatti, che tali collaboratori sono qualificati dal legislatore quali titolari di “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale” .
I requisiti richiesti
  • che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m)  sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.
Il richiamo ai redditi di lavoro consente di ritenere che la possibilità di ricevere il contributo sia compatibile con il possesso di redditi di altra natura come ad esempio redditi da terreni, fabbricati e finanziari ma tale ipotesi dovrà essere chiarita dal decreto.
Salvo diverse indicazioni, alla domanda non andranno allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti ma un’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta a pena di falso la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti idonei a documentare quanto dichiarato dovranno essere conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.
Il contributo ricevuto dal collaborato sportivo non concorrerà alla formazione del reddito nè si cumulerà con gli altri proventi ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR percepiti nell’anno ai fini della verifica del superamento del tetto di esenzione di euro 10.000 previsto dall’articolo 69 del TUIR, né pare sia soggetto a tassazione di alcun tipo.
La presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata alla società Sport e Salute Spa cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari.
Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”, ovvero 6 aprile 2020).  Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo
Nell’attesa del decreto, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:
  • le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
  • le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni
Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva.
Cosa fare nel frattempo
In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande si possono fornire oggi alcuni consigli utili ai collaboratori sportivi:
1 – avere a disposizione una copia della lettera di incarico o contratto di collaborazione sportiva regolarmente sottoscritto o una attestazione da parte del legale rappresentante del sodalizio della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23.02.2020.
2 – verificare se l’ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/02/2020 sia regolarmente iscritta al Registro CONI (per verifica http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html). Si ricorda che per quanto riguarda le Federazioni sportive e gli Entri di Promozione sportiva il riconoscimento dovrebbe avvenire direttamente dal CONI e non attraverso l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive.
 3 – Attivare una PEC personale al fine di velocizzare la presentazione della domanda, non essendo al momento chiare le modalità di presentazione e se l’invio dell’autocertificazione possa essere fatto anche da un soggetto terzo per conto del collaboratore sportivo (consulente/intermediario o ente sportivo di appartenenza). E’ probabile che non sia necessaria la PEC personale e/o gli intermediari, ma, comunque, nel frattempo informarsi sulle modalità di acquisizione della PEC.
4 – Preparare una copia del proprio documento d’identità e conservare la documentazione al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione nel caso di eventuali successivi controlli.
ATTENZIONE
Sport e Salute SPA ha attivato un indirizzo email dedicato:
curaitalia@sportesalute.eu
TECNICI E MAESTRI TITOLARI DI PARTITA IVA
Per coloro che non avessero già provveduto, si ricorda che i maestri e tecnici titolari di partita IVA, che versano i contributi alla gestione separata dell’Inps, ovvero iscritti all’ex Enpals, non possono chiedere il bonus di € 600,00 a Sport e Salute SPA, ma devono utilizzare quello messo a disposizione delle aziende e professionisti, già operativo e di cui si allegano le istruzioni pubblicate dall’INPS.
Si ricorda che, per coloro che non siano in possesso del PIN o dello SPID, è prevista una procedura facilitata per il rilascio, con la possibilità di accesso ai servizi unicamente con l’utilizzo dei codici che vi saranno inviati sul numero del vostro cellulare.
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